ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Istituito ai sensi delle Leggi 4.8.1965 n. 1103, 31.1.1983 n. 25 e 11.1.2018 n. 3


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Ordine TSRM-PSTRP della PAT
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Per esercitare nei Paesi dell'UE

Per richiedere la cancellazionazione dall'Albo Professionale dei TT.SS.R.M. o dall'Albo Professionale degli Assistenti Sanitari della PAT è necessario indirizzare opportuna domanda al Presidente dell'Ordine TSRM-PSTRP della PAT, si propone un fac-simile di domanda di cancellazione, reperibile nell'apposita sezione, sul quale deve essere applicata una marca da bollo del valore di € 16,00 (sedici/00).

Tale istanza, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere fatta pervenire all'Ordine TSRM-PSTRP della PAT tramite una delle due seguenti modalità:

  • A mezzo posta raccomandata con Ricevuta di Ritorno (R.R.) all'indirizzo:
    Ordine dei TSRM e delle PSTRP della Provincia Autonoma di Trento
    Via Ezio Maccani, n. 211
    38121 Trento (TN)
    N.B.: allegare fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità


  • A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo:
    trento@pec.tsrm.org
    In formato .pdf con allegata fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità se non firmato digitalmente
    N.B.: annullare con propria firma la marca da bollo del valore di € 16,00 (sedici/00) applicata sulla domanda

Una volta ricevuta la documentazione necessaria, il Consiglio Direttivo dell'Ordine TSRM-PSTRP della PAT deve procedere a deliberare la cancellazione dall'Albo Professionale relativa all'iscritto/a che ne ha fatto richiesta, della quale si invierà notifica all'interessato/a.

Se la domanda di cancellazione viene fatta pervenire all'Ordine TSRM-PSTRP della PAT entro il 31 ottobre dell'anno in corso, questa ha effetto dall'anno successivo a quello di ricevimento. In caso contrario, il professionista risulterà iscritto all'Albo Professionale anche per l'anno successivo, con tutti gli oneri del caso, e per il quale sarà possibile disporre la cancellazione a decorrere dal 31 dicembre dell'annualità successiva a quella in cui è stata presentata la domanda oltre le tempistiche previste.





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